In data 26 Febbraio 2014, Enzo di Natale ha richiesto, tramite posta elettronica certificata, l'accesso agli atti amministrativi, di seguito potete leggere l'email inviata.
La risposta del Comune alla richiesta di accesso
agli atti la trovate in allegato.
In pratica negano l'accesso perchè sostengono che la richiesta è stata generica e volta ad un controllo dell'amministrazione.
Ciò significa che, ad ogni email si possono richiedere un numero
limitato di determine.
Dal 26 febbraio ogni due giorni chiederemo due o tre determine.
D'ora in avanti non avranno più scuse.
Di seguito lo scambio di email con l'ufficio tecnico
Il sottoscritto Enzo Di Natale come
previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
chiede di poter accedere ai seguenti
atti amministrativi relativamente al settore area tecnica:
ANNO 2013 determina n°
4-6-12-22-23-24-27-28-29-31-33-34-41-45-60-69-7681-93-96-106-111-131-139-149-168-169-171-199-200-209-210-214-221-229-250-256-262-263-268-287-289-290-293-305317-319-336-337-338-343-348-351-354-373-388-389-396-399-404-406-407-408-410-411-412-413-414-421-439-440-441-442-452-453-454-459-460-464-478-480-482-485-497-503-510-516-517-518-519-521-527-531-538-549-551-552-553-554-555-556-558-573589-605-607-610-613-614-615-616-626-631-632-634-635-636-637-639-648-650-652-654-657-659-661-662-663-666-669-673-675-676-678-679-680682-683-686-688-689-691-692-693-694-695-704-708-709-711-722-726-736-737-742-764
Chiedo inoltre
L'indice completo degli atti amministrativi
dell'area tecnica del 2010 - 2011 - 2012
In attesa di un vostro feedback
positivo
Vi invio i più cordiali saluti
RISPOSTA DELL'UFFICIO TECNICO:
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33:
Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
(Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della Costituzione;
Vista la
legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1;
Vista la
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la
legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile»;
Visto il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione
digitale»;
Visto il
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in
particolare il comma 8 dell'articolo 11;
Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Considerato
che le disposizioni gia' contenute nell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
costituiscono principio fondamentale della normativa in materia di trasparenza
dell'azione amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale,
anche agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 22 gennaio 2013;
Sentito il Garante per la
protezione dei dati personali;
Acquisito il
parere in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 281 del 1997;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15
febbraio 2013;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Emana il
seguente decreto legislativo:
Capo I Principi generali
Art. 1 Principio generale di trasparenza
1. La trasparenza e' intesa
come accessibilita' totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e
l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme
diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in
materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principiodemocratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialita', buon andamento, responsabilita', efficacia ed efficienza
nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta' nel servizio alla
nazione. Essa e' condizione di garanzia delle liberta' individuali e
collettive, nonche' dei diritti civili,politici e sociali, integra il diritto
ad una buona amministrazione econcorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonche' le
norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48,
integranol'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogatedalle
amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione,contrasto della
corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresi' esercizio della
funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117,
secondo comma,lettera r), della Costituzione.
Art. 2 Oggetto
1. Le disposizioni
del presente decreto individuano gli obblighi ditrasparenza concernenti
l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le modalita'
per la sua realizzazione.
2. Ai fini del
presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformita'
alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti
istituzionali delle pubblicheamministrazioni dei documenti, delle informazioni
e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle
pubblicheamministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai
siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
Art. 3 Pubblicita' e diritto alla
conoscibilita'
1. Tutti i documenti,
le informazioni e
i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha
diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e
riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.
Art. 4 Limiti alla trasparenza.
1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali
diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma
1,lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,comportano
la possibilita' di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti
istituzionali, nonche' il loro trattamento secondo modalita' che ne consentono
la indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web ed il
loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul
trattamento dei dati personali.
2.
La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di
dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o
incarichi di diretta collaborazione, nonche' adirigenti titolari degli organi
amministrativi e' finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica,
che integra una finalita' di rilevante interesse pubblico nel rispetto della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la
pubblicazionenel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti
che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla
base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e
le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla
anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento
prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se
sensibili o giudiziari, non indispensabili rispettoalle specifiche finalita' di
trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle
prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa
valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non
sono invece ostensibili, se non nei casi previstidalla legge, le notizie
concernenti la natura delle infermita' e degli impedimenti personali o
familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonche' le componenti della
valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto
dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di
cuiall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. Restano fermi i limiti alla diffusione e
all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1
e 6, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla
normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che
siano espressamente qualificaticome riservati dalla normativa nazionale ed
europea in materia statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati
idonei arivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti
amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicita' previsti dal
presentedecreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7
agosto1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del
mandatoprevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato.
8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del
presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva
degli attimemorizzati in banche dati rese disponibili sul web.
Art. 5 Accesso civico
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati
comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia
stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad
alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente
nondeve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabiledella
trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazionedi cui al comma 1,
che si pronuncia sulla stessa.
3.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del
documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette
contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta
pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il
documento,l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel
rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il
relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente
puo'ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma
9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che,
verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al
comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico e'
disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104,cosi' come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte
del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui
all'articolo 43, comma 5.
Art. 6 Qualita' delle informazioni
1. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono la qualita' delle informazioni riportate nei siti
istituzionali nel rispetto degliobblighi di pubblicazione previsti dalla legge,
assicurandone l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la
tempestivita', la semplicita' di consultazione, la
comprensibilita',l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la
conformita' ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,
l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto
previstodall'articolo 7.
2. L'esigenza di
assicurare adeguata qualita' delle informazioni diffuse non puo', in ogni caso,
costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle
informazioni e dei documenti.
Art. 7 Dati aperti e riutilizzo
1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di
pubblicazioneobbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili
anchea seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicatiin
formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo24 gennaio 2006, n.
36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,e del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare
la fonte e di rispettarnel'integrita'.
Art. 8 Decorrenza e durata dell'obbligo di
pubblicazione
1. I documenti contenenti atti oggetto di
pubblicazioneobbligatoria ai sensi della normativa vigente sono
pubblicatitempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti
contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi
delle disposizioni del presente decreto.
3. I dati, le
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazioneobbligatoria ai sensi della
normativa vigente sono pubblicati per un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli
atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini
previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto
previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.
Art. 9 Accesso alle informazioni
pubblicate nei siti
1. Ai fini della piena accessibilita' delle informazioni
pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e' collocata un'apposita
sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono
contenuti i dati,
le informazioni e
i documentipubblicati ai sensi
della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre
soluzioni tecniche atte ad impedireai motori di ricerca web di indicizzare ed
effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».
2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di
pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i
dati sono comunque conservati e resi disponibili,con le modalita' di cui
all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate
e debitamente segnalatenell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente».
I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio
ancheprima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.
Art. 10 Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita'
1. Ogni amministrazione,
sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrita',
da aggiornareannualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di
trasparenza, anche sulla base delle lineeguida elaborate dalla Commissione di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalita' e lo sviluppo
della cultura dell'integrita'.
2. Il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita', di cuial comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative
volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la
regolarita' e la tempestivita' dei flussi informativi di cui all'articolo 43,
comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo
del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di
prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una
sezione del Piano di prevenzione della corruzione.
3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono
formulati incollegamento con la programmazione strategica e
operativadell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della
performance e negli analoghi strumenti di programmazione previstinegli enti
locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenzacostituisce un'area
strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di
obiettivi organizzativi e individuali.
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
massima trasparenzain ogni fase del ciclo di gestione della performance.
5.
Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, nonche' delconseguente risparmio sul
costo del lavoro, le pubblicheamministrazioni provvedono annualmente ad
individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi
dell'articolo10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei costi e
all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per
ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loroandamento nel tempo,
pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la
Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b),
del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori
o utenti,
ai centri di
ricerca e a ogni
altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della
trasparenza senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza
e l'integrita' sono specificate le modalita', i tempi di attuazione, lerisorse
dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al
comma 1.
2. Ogni
amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sitoistituzionale nella
sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
a) il Programma triennale
per la trasparenza e l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione
di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) i nominativi ed i
curricula dei componenti degli organismiindipendenti di valutazione di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) i curricula e i compensi
dei soggetti di cui all'articolo 15,comma 1, nonche' i curricula dei titolari
di posizioni organizzative,redatti in conformita' al vigente modello europeo.
9. La trasparenza rileva,
altresi', come dimensione principale ai fini della determinazione degli
standard di qualita' dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi
ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi'
come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.
Art. 11 Ambito soggettivo di applicazione
1. Ai fini del
presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Alle societa'
partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cuial comma 1 e alle societa' da
esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano,
limitatamente alla attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a
33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Le autorita'
indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazioneprovvedono all'attuazione di
quanto previsto della normativa vigentein materia di trasparenza secondo le
disposizioni dei rispettiviordinamenti.
Art. 12
Obblighi di pubblicazione concernenti gli
atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto
previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di
attuazione, le pubblicheamministrazioni pubblicano sui propri siti
istituzionali riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge
statalepubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolanol'istituzione,
l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi' pubblicati le direttive, le
circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto
che dispone in generalesulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi,
sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di
normegiuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni perl'applicazione
di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge
regionali,che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle
attivita' di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gliestremi degli
atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Capo II Obblighi di
pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle
pubbliche amministrazioni
Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti
l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
informazioni e i dati
concernenti la propria organizzazione,corredati dai documenti anche normativi
di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e
gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a
disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i
nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della
pienaaccessibilita' e comprensibilita' dei dati,
dell'organizzazionedell'amministrazione, mediante l'organigramma o
analogherappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono
nonche' delle caselle di postaelettronica istituzionali e delle caselle di posta
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per
qualsiasirichiesta inerente i compiti istituzionali.
Art. 14 Obblighi di pubblicazione
concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello
statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con
riferimento a tutti i propri componenti, i seguentidocumenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della
durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondipubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a
carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui
all'articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonche' le attestazioni e
dichiarazioni di cui agliarticoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata
dal presentedecreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni
caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente
lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo
politico non si applicano le disposizioni dicui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1
entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla
cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti,salve le informazioni
concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del
coniuge non separato e dei parentientro il secondo grado, che vengono
pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine
di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e
i dati concernenti la situazione
patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
Art. 15 Obblighi di pubblicazione
concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o
consulenza
1. Fermi restando gli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo17, comma 22, della legge 15
maggio 1997, n. 127, le pubblicheamministrazioni pubblicano e aggiornano le
seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di
vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di
collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di
conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo
svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di
attivita' professionali;
d) i compensi, comunque
denominati, relativi al rapporto di lavoro,di consulenza o di collaborazione,
con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di
conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblicaamministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esternia
qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione
dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato,
nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo
53, comma 14, secondo periodo,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia
dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni
pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivisiti istituzionali gli elenchi
dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Il Dipartimentodella funzione pubblica consente la consultazione,
anche pernominativo, dei dati di cui al presente comma.
3.
In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2,il pagamento del
corrispettivo determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto,
accertata all'esito del procedimentodisciplinare, e comporta il pagamento di
una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno
del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui
ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni
successivi alla cessazione dell'incarico.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e
mantengono aggiornatol'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai
relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle
pubblicheamministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di
indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo
1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 16 Obblighi di pubblicazione
concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative
spese sostenute, di cui all'articolo 60,comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi
alla dotazione organicae al personale effettivamente in servizio e al relativo
costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e
aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnatoagli uffici
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche
amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni dicui al comma 1, evidenziano
separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo
indeterminato in servizio,articolato per aree professionali, con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con
gliorgani di indirizzo politico.
3. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza
del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
Art. 17 Obblighi di pubblicazione dei dati
relativi al personale non a tempoindeterminato
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambitodi quanto previsto
dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro
non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di
rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e
aree professionali,ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazionecomprende
l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo
del personale di cui al comma 1,articolato per aree professionali, con
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gliorgani di indirizzo politico.
Art. 18
Obblighi
di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti
pubblici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano
l'elenco degli incarichiconferiti o autorizzati a ciascuno dei propri
dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni
incarico.
Art. 19 Bandi di concorso
1. Fermi restando
gli altri obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni
pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di
personale pressol'amministrazione.
2. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei
bandi in corso, nonche' quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo
triennio, accompagnatodall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei
dipendentiassunti e delle spese effettuate.
Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione
della performance e alla distribuzione dei premi al personale.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati
relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla
performancestanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati
relativi all'entita' del premio mediamente conseguibile dal
personaledirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione
del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare contodel
livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premie degli
incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo
della premialita' sia per i dirigentisia per i dipendenti.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresi', i
dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.
Art. 21 Obblighi di pubblicazione
concernenti i datisulla contrattazione collettiva
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei
contratti e accordi collettivi nazionali,che si applicano loro, nonche' le
eventuali interpretazioniautentiche.
2. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le pubblicheamministrazioni pubblicano i contratti integrativi
stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa
certificate dagliorgani di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le informazioni trasmesse
annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione
illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito
allasottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita'ed
efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
Art. 22
Obblighi
di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblicivigilati, e agli enti di
diritto privato in controllo pubblico,nonche' alle partecipazioni in societa'
di diritto privato.
1. Ciascuna amministrazione
pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti
pubblici, comunque denominati, istituiti,vigilati e finanziati dalla
amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere
di nomina degliamministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuitee delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle
attivita' di servizio pubblico affidate;
b)
l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione
anche minoritaria indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle
attivita' di servizio pubblicoaffidate;
c) l'elenco degli enti di
diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore
dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini
delle presentidisposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico
glienti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni
pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni
nei quali siano a queste riconosciuti,anche in assenza di una partecipazione
azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu'
rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapportitra l'amministrazione e gli
enti di cui al precedente comma.
1. Per ciascuno
degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma1 sono pubblicati i dati
relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione
dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante perl'anno sul bilancio dell'amministrazione, al
numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di
bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati
relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento
economico complessivo.
2. Nel sito
dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli
enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti
degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione
degli articoli 14 e
15.
1. Nel caso di
mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativiagli enti di cui al comma
1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da
parte dell'amministrazione interessata.
2. Le
amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono
l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi1, lettera b), e 2,
da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa'
indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non
trovano applicazione nei confronti delle societa', partecipate da
amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.
Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
amministrativi
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni
della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti
adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare
riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a)
autorizzazione o concessione;b) scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione
prescelta
ai sensi del codice dei
contratti pubblici, relativi a lavori,servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concorsi e prove
selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui
all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati
dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni
pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al
comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesaprevista e
gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nelfascicolo relativo al
procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica,
prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene
l'atto.
Art. 24 Obblighi di pubblicazione dei dati
aggregati relativi all'attivita' amministrativa
1. Le pubbliche
amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivie statistici, i dati
relativi alla propria attivita' amministrativa,in forma aggregata, per settori
di attivita', per competenza degliorgani e degli uffici, per tipologia di
procedimenti, li pubblicano eli tengono costantemente aggiornati.
2. Le
amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultatidel monitoraggio
periodico concernente il rispetto dei tempiprocedimentali effettuato ai sensi
dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 25 Obblighi di pubblicazione
concernenti i controllisulle imprese
1. Le pubbliche
amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul
proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:
a) l'elenco
delle tipologie di controllo a cui sono assoggettatele imprese in ragione della
dimensione e del settore di attivita',indicando per ciascuna di esse i criteri
e le relative modalita' di svolgimento;
b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle
attivita' di controllo che le imprese sono tenute a rispettare perottemperare
alle disposizioni normative.
Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni,
contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti
pubblici e privati.
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano gli atti con i qualisono determinati, ai sensi
dell'articolo 12 della legge 7 agosto1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui
le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni,
contributi,sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di
vantaggieconomici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del
citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille
euro.
3. La pubblicazione ai sensi
del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che disponganoconcessioni e attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la
sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagliorgani
dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa,patrimoniale e
contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La
mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi
di controllo e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione
o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del
risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati
identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al
presentearticolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni
relative allo stato di salute ovvero alla situazione di
disagioeconomico-sociale degli interessati.
Art. 27 Obblighi di pubblicazione
dell'elencodei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2,
comprendenecessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:a) il nome
dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o
il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico
corrisposto;
c) la norma o il titolo a
base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il
funzionario o dirigente responsabile del relativoprocedimento amministrativo;
e) la modalita' seguita per
l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al
curriculum del soggetto
incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di facile
consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il
trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo7 e devono essere organizzate
annualmente in unico elenco per singolaamministrazione.
Art. 28 Pubblicita' dei rendiconti dei
gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di
cui all'articolo 1, comma 10, deldecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni,dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi
consiliari regionalie provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o
assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e
dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gliatti e le
relazioni degli organi di controllo.
2. La mancata
pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle
risorse da trasferire o da assegnare nel corsodell'anno.
Capo III Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle
risorse pubbliche
Art. 29
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo,
e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati
concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello
consuntivo di ciascun anno in formasintetica, aggregata e semplificata, anche
con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la
pienaaccessibilita' e comprensibilita'.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con
leintegrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto
legislativo n. 91 del 2011.
Art. 30 Obblighi di pubblicazione
concernenti i beni immobilie la gestione del patrimonio.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni
identificative degli immobili posseduti, nonche' i canoni di locazione o di
affitto versati o percepiti.
Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai
controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti
cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno,
degli organi di revisione amministrativa e contabile e tuttii rilievi ancorche'
recepiti della Corte dei conti, riguardantil'organizzazione e l'attivita'
dell'amministrazione o di singoliuffici.
Capo IV Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni
offerte e i servizi erogati
Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti
i servizi erogati
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli
standard di qualita' dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche
amministrazioni, individuati i servizi erogati agliutenti, sia finali che
intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,pubblicano:
a) i costi contabilizzati,
evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per
ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento
all'esercizio finanziario precedente.
Art. 33 Obblighi di pubblicazione
concernentii tempi di pagamento dell'amministrazione
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, unindicatore dei propri tempi
medi di pagamento relativi agli acquistidi beni, servizi e forniture,
denominato: «indicatore di tempestivita' dei pagamenti».
Art. 34 Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o interministeriali,
nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteriautorizzatori,
concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la
concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri
informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con
gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque
obbligoinformativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione,la
trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla
pubblica amministrazione.
2. Ferma restando,
ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al
comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i
criteri e le modalita'definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi
2 e 4, dellalegge 11 novembre 2011, n. 180.
Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti
amministrativi e
ai controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione
d'ufficio dei dati.
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di
propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le
seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del
procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unita' organizzativa
responsabile dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile
del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio
competenteall'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome
delresponsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapititelefonici e
alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad
istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la
modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche
se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge,
regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai
qualirivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalita' con le quali
gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in
corso che li riguardino;
f) il termine fissato in
sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione
di un provvedimentoespresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i
quali il provvedimento dell'amministrazionepuo' essere sostituito da una
dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il
silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela,
amministrativa e giurisdizionale,riconosciuti dalla legge in favore
dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento
finale ovvero nei casidi adozione del provvedimento oltre il termine
predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio
on line, ove sia gia' disponibilein rete, o i tempi previsti per la sua
attivazione;
l) le modalita' per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a
cui e' attribuito, in caso di inerzia, ilpotere sostitutivo, nonche' le
modalita' per attivare tale potere,con indicazione dei recapiti telefonici e
delle caselle di postaelettronica istituzionale;
n) i risultati delle
indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati
attraverso diversi canali,facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche
amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non
siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti
possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.
L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo
dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve
invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
3. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e
la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le
attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o
l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai
sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte
a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82;
c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio
dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle
dichiarazionisostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
Art. 36 Pubblicazione delle informazioni
necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle
richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Capo V Obblighi di pubblicazione in settori speciali
Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti
i contratti pubblici di lavori,servizi e forniture
1. Fermi restando
gli altri obblighi di pubblicita' legale e, in particolare, quelli previsti
dall'articolo 1, comma 32, della legge 6novembre 2012, n. 190, ciascuna
amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e, inparticolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206
e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e
l'esecuzionedi opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute altresi' a pubblicare,nell'ipotesi di cui
all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, la
delibera a contrarre.
Art. 38 Pubblicita' dei processi di
pianificazione, realizzazione
e
valutazione delle opere pubbliche
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i
documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di
competenza dell'amministrazione,le linee guida per la valutazione degli
investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto
nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si
discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex
post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,incluse le funzioni e i
compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei
componenti e i
loronominativi.
2. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano, fermi restando gliobblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le
informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono
pubblicatesulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la
vigilanzasui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura
altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al
fine di consentirne una agevole comparazione.
Art. 39 Trasparenza dell'attivita' di
pianificazione e governodel territorio
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di
governo del territorio, quali, tra gli altri,piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici,strumenti urbanistici, generali e di
attuazione, nonche' le loro varianti;
b) per ciascuno
degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi
di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di
adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
1. La documentazione relativa a ciascun procedimento di
presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica
d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale
comunque denominato vigente nonche' delle proposte di trasformazione
urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento
urbanistico generale vigenteche comportino premialita' edificatorie a fronte
dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra
oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalita' di pubblicointeresse
e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato,
continuamente aggiornata.
2. La pubblicita'
degli atti di cui al comma 1, lettera a), e' condizione per l'acquisizione
dell'efficacia degli atti stessi.
3. Restano ferme
le discipline di dettaglio previste dalla vigentelegislazione statale e
regionale.
Art. 40 Pubblicazione e accesso alle
informazioni ambientali
1. In materia di
informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela gia' previste
dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla
legge 16 marzo 2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n.
195.
2. Le amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005,
pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto previsto
dal presentedecreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma
1,lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai
fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui
all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Ditali informazioni deve
essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta
«Informazioni ambientali».
1. Sono fatti salvi
i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
2. L'attuazione
degli obblighi di cui al presente articolo non e' in alcun caso subordinata
alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi
eventualmente gia' stipulati,qualora assicurino livelli di informazione
ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente
decreto. Resta fermoil potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del
medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale
garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 41 Trasparenza del servizio sanitario
nazionale
1. Le amministrazioni e gli
enti del servizio sanitario nazionale,dei servizi sanitari regionali, ivi
comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli
altri enti ed organismipubblici che svolgono attivita' di programmazione e
fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli
obblighidi pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
2 Le aziende sanitarie ed
ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure
di conferimento degliincarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo, nonche' degli incarichi di responsabile di
dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli
avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di
conferimento.
3 Alla dirigenza sanitaria
di cui al comma 2, fatta eccezione per iresponsabili di strutture semplici, si
applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita'
professionali, aisensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono
anche leprestazioni professionali svolte in regime intramurario.
4 E' pubblicato e
annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate.
Sono altresi' pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
1. Le regioni
includono il rispetto di obblighi di pubblicita'previsti dalla normativa
vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.
2. Gli enti, le
aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto
del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una
apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i
tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Art. 42
Obblighi
di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che
comportano deroghe alla legislazione vigente.
1. Le pubbliche
amministrazioni che adottano provvedimenticontingibili e urgenti e in generale
provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di
altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie
costituite in base alla legge 24
febbraio 1992, n.
225, o a
provvedimentilegislativi di urgenza, pubblicano:
a)
i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge
eventualmente derogate e dei motivi della deroga,nonche' l'indicazione di
eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali
eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
straordinari;
c) il costo previsto degli
interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai
procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
Capo VI Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni
Art. 43 Responsabile per la trasparenza
1. All'interno di
ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di
cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di
norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito
«Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita'. Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di
controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degliobblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente,assicurando la completezza, la
chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando
all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione
(OIV),all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi,all'ufficio
di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimentodegli obblighi di
pubblicazione.
2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del
Programmatriennale per la trasparenza e l'integrita', all'interno del qualesono
previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degliobblighi di
trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozionedella trasparenza in
rapporto con il Piano anticorruzione.
3. I dirigenti responsabili degli uffici
dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla
legge.
4. Il responsabile
controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di
quanto stabilito dal presentedecreto.
5. In relazione
alla loro gravita', il responsabile segnala i casi di inadempimento o di
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale
attivazione del procedimentodisciplinare. Il responsabile segnala altresi' gli
inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.
Art. 44 Compiti degli organismi
indipendenti di valutazione
1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza
tragli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita' di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano
dellaperformance, valutando altresi' l'adeguatezza dei relativi indicatori. I
soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonche'
l'OIV, utilizzano le
informazioni e i
datirelativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della
misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale
del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione
dei dati.
Art. 45 Compiti della Commissione per la
valutazione, l'integrita' e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni
(CIVIT).
1. La CIVIT, anche in qualita' di Autorita' nazionale
anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, esercitando poteriispettivi mediante
richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni
pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla
normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con
i piani e le regole sulla trasparenza.
2. La CIVIT, anche in qualita' di Autorita' nazionale
anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui
puo' chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno
delle amministrazioni. La CIVIT puo'inoltre chiedere all'organismo indipendente
di valutazione (OIV)ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto
adempimento degliobblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3. La CIVIT puo'
inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il
monitoraggio degli adempimenti degliobblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente.
4. In relazione
alla loro gravita', la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento
parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale
attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile odel
dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala
altresi' gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV
e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre
forme di responsabilita'. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La
CIVIT, inoltre, controllae rende noti i casi di mancata attuazione degli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente
decreto,pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si e'
proceduto alla pubblicazione.
Art. 46 Violazione degli obblighi di
trasparenza - Sanzioni
1. L'inadempimento
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata
predisposizione del Programmatriennale per la trasparenza e l'integrita'
costituiscono elemento divalutazione della responsabilita' dirigenziale,
eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione
e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di
risultato e del trattamento accessorio collegato alla performanceindividuale
dei responsabili.
2. Il responsabile
non risponde dell'inadempimento degli obblighidi cui al comma 1 se prova che
tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.
Art. 47
Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14,
concernenti la situazione patrimonialecomplessiva del titolare dell'incarico al
momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni
azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche'
tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogoa una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e'
pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa
sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci
pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal
conferimento ovvero, perle indennita' di risultato, entro trenta giorni dal
percepimento.
3. Le sanzioni di
cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita' amministrativa competente in
base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Capo VII Disposizioni finali e transitorie
Art. 48 Norme sull'attuazione degli obblighi
di pubblicita' e trasparenza
1. Il Dipartimento
della funzione pubblica definisce criteri,modelli e schemi standard per
l'organizzazione, la codificazione e larappresentazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati oggettodi pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente,nonche' relativamente all'organizzazione della sezione
«Amministrazione trasparente».
2. L'allegato A,
che costituisce parte integrante del presentedecreto, individua modelli e
schemi standard per l'organizzazione, lacodificazione e la rappresentazione dei
documenti, delle informazionie dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria
ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si
provvede con i decreti di cui al comma 3.
3. Gli standard, i
modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri,sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e
l'ISTAT.
4. I decreti di cui al comma
3 recano disposizioni finalizzate:
a) ad assicurare
il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle
esigenze di uniformita' delle modalita' di codifica e di rappresentazione delle
informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilita' e della loro
successiva rielaborazione;
b) a definire,
anche per specifici settori e tipologie di dati, irequisiti di qualita' delle
informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da
parte di singoleamministrazioni con propri regolamenti, le procedure di
validazione,i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali
richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti
istituzionali, nonche' i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su
richiesta di chiunque vi abbia interesse.
5. Le amministrazioni di cui all'articolo 11,
nell'adempimentodegli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi
dicui al comma 1.
Art. 49 Norme transitorie e finali
1. L'obbligo di
pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministrisono determinate le modalita'
di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarita' del relativo
ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.
3. Le sanzioni di
cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla
data di adozione del primoaggiornamento annuale del Piano triennale della
trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla
data dientrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni a
Statuto speciale e le province autonome di Trento eBolzano possono individuare
forme e modalita' di applicazione del presente decreto in ragione della
peculiarita' dei propriordinamenti.
Art. 50 Tutela giurisdizionale
1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza
previstidalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104.
Art. 51 Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi
omaggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 52 Modifiche alla legislazione
vigente
1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le
seguentimodifiche: a) all'articolo 1, primo comma:1) al numero 2), dopo le
parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»;2) al
numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le
seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;3) al numero 4), dopo le
parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai
componenti della giunta provinciale»;
4) al numero 5), le parole:
«ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione
superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri
di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000
abitanti;»;
b) all'articolo
2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi,
se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non
separato, nonche' dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela,
se glistessi vi consentono».
2. All'articolo 12, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «ed alla pubblicazione» sono
soppresse.
1. L'articolo 54
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente: «Art.
54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). -1. I siti delle
pubblicheamministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativorecante
il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6
novembre 2012, n. 190».
2. Al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:a)
all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti:
«e trasparenza amministrativa»;
b) all'articolo 87, comma 2,
lettera c), dopo la parola:«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di
violazione degliobblighi di trasparenza amministrativa»;
c) all'articolo 116, comma
1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «,
nonche' per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento
degliobblighi di trasparenza»;
d) all'articolo 116, comma
4, dopo le parole: «l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto,
la pubblicazione»;
e) all'articolo 133, comma
1, lettera a), n. 6), dopo la parola:«amministrativi» sono inserite le
seguenti: «e violazione degliobblighi di trasparenza amministrativa».
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualsiasirinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,si intende
riferito all'articolo 10.
Art. 53 Abrogazione espressa di norme
primarie
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 26, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) articolo 1, comma 127,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni;c) articolo
41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;d) articoli 40-bis, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni;e) articolo 19,
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196;f) articolo 57 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;
g) articolo 3, comma 18,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) articolo 21, comma 1,
art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
i) articolo 11 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
l) articolo 6, comma 1,
lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni,dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
o) articolo 20, comma 1, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91;
p) articolo 8 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 11;
q) articolo 6, comma 6,
della legge 11 novembre 2011, n. 180;
r) articolo 9 del decreto legislativo 29
novembre 2011, n. 228;
s) articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge
4 aprile 2012, n. 35;t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
u)
articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2013
(Si omette l'allegato)
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